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[1]La pensione annua dell'operaio che si trovi nelle condizioni previste alle lettere a e b dell'art. 4 sara' liquidata in base alla media delle due mercedi giornaliere piu' elevate alle quali sia pervenuto durante l'ultimo decennio e che abbia mantenute per due anni almeno. A 25 anni di servizio la pensione corrispondera' alla detta media moltiplicata per 150. Questo moltiplicatore sara' aumentato di tre unita' per ogni anno di servizio oltre i 25.
[2]Le ferite e le infermita' provenienti da causa di servizio di cui alla lettera c, dell'art. 4, danno diritto al seguente trattamento speciale:
- a)la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di eta' in base alla mercede piu' elevata percepita durante il servizio; aumentata di un terzo;
- b)l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' equivalenti secondo le disposizioni in vigore per i funzionari dello Stato, alla pensione che avrebbe liquidato l'operaio a 60 anni di eta' in base alla mercede piu' elevata percepita durante il servizio;
- c)le ferite e le infermita' meno gravi alla pensione che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, calcolata sulla mercede piu' elevata sempre che esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianita' di servizio.
[3]In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a L. 480 annue.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 2 luglio 1925
