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Gli operai acquistano diritto a liquidare la pensione presso la Cassa nazionale di previdenza di cui all'articolo precedente:
- a)quando abbiano compiuti 60 anni d'eta' con 25 almeno di servizio;
- b)quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;
- c)quando per ferite od infermita' contratte per cause di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e l'eta' raggiunta, dietro rinunzia delle indennita' previste dalla legge per gl'infortuni sul lavoro.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 2 luglio 1925
