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Il ministro della marina ha facolta' di assumere in servizio il personale indicato nel precedente articolo e di provvedere alle successive sostituzioni, con le stesse norme che si troveranno in vigore per il personale lavorante dei RR. stabilimenti marittimi, indipendentemente dalle condizioni contenute nell'art. 7 della legge 13 giugno 1901, n. 258.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 2 luglio 1925
