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Nel caso in cui qualche operaio passi ad altro ufficio dell'Amministrazione marittima, pel quale sia stabilita una pensione secondo le norme ordinarie, nella determinazione di questa sara' computato anche il periodo di tempo trascorso in servizio della fabbrica di siluri; ma nella liquidazione relativa sara' dedotto l'importo della pensione che fosse dovuta dalla Cassa nazionale di previdenza per i versamenti da essa percepiti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 2 luglio 1925
