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[1]I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per piu' di 8 nelle 24 ore dal giorno; non piu' di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, e non piu' di 12 ore le donne di qualsiasi eta'.

[2]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potra' temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore, quando cio' sia imposto da necessita' tecniche ed economiche.

Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 25 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-19;242~art7 · fonte del testo

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