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[1]Le Societa', Associazioni e Casse accennate in questa legge gia' costituite, potranno godere dei benefici accordati nei precedenti articoli con che nel termine di tre mesi si provvedano, anche nei riguardi ed agli effetti di questa legge, del decreto prescritto nell'art. 91 del Codice di commercio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI. F. COCCO-ORTU. ORLANDO. LACAVA. CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 9 maggio 2025
