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Il Ministro per le corporazioni ha facolta' di emanare, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, norme atte a disciplinare la proiezione nelle sale del Regno di pellicole non nazionali in relazione all'entita' della produzione di pellicole nazionali e della loro esportazione.
Testo in vigore dal 4 agosto 1931 al 1 luglio 1933
