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[1]A coloro che dimostrino di aver prodotto una pellicola considerata nazionale, ai fini della presente legge, che sia stata gia' proiettata nelle sale del Regno e che abbia requisiti di sufficiente dignita' artistica, verra' assegnato, sul fondo di cui al precedente articolo, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, un contributo non superiore al 10% degli incassi lordi realizzati mediante la proiezione di quella pellicola nelle sale del Regno, calcolando come base per l'assegnazione del contributo stesso la misura degli incassi sui quali viene prelevato il diritto erariale, riscosso dalla Societa' italiana autori ed editori, in virtu' delle vigenti disposizioni.

[2]La liquidazione provvisoria del detto contributo sara' fatta trimestralmente, corrispondendo agli ammessi al contributo una quota pari al 5% degli incassi come sopra realizzati nel trimestre scaduto e sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato.

[3]Al termine di ciascun esercizio finanziario sara' provveduto alla liquidazione definitiva mediante ripartizione dello stanziamento residuo di bilancio in misura proporzionale delle quote gia' corrisposte per ogni pellicola fra tutti gli ammessi al contributo, tenendo presente che l'ammontare del contributo complessivo, come sopra calcolato, da corrispondersi a ciascuno per ogni pellicola, non potra' mai superare il 10% degli incassi lordi realizzati mediante la proiezione in pubblico.

[4]Il contributo di cui sopra non potra' comunque essere assegnato per una stessa pellicola per oltre due anni a decorrere dalla prima visione in pubblico della pellicola.

Testo in vigore dal 4 agosto 1931 al 1 luglio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;918~art4 · fonte del testo

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