Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1951 al 11 aprile 1971. Leggi il testo vigente →

Nei casi in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre invalidita' pure dovute a causa di servizio, ai titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari e' dovuto un assegno per cumulo di inabilita nella misura indicata dalla tabella F annessa alla citata legge n. 648. Qualora con una inabilita' di seconda categoria coesistono altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga una inabilita' di prima categoria, e' dovuto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, secondo la gravita' delle minori inabilita' coesistenti. L'assegno per cumulo di cui ai precedenti commi non e' riversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di inabilita'.

Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 11 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari