Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1952 al 9 ottobre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue. Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di L. 264.000, L. 252.000 e lire 240.000 annue stabiliti dal predetto art. 2 sono elevati rispettivamente a L. 348.000, L. 336.000 e L. 324.000 annue.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art4 · fonte del testo
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