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Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non e' ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti hanno facolta' di autorizzare la proroga del pagamento dei predetti assegni per non oltre sei mesi dalla relativa scadenza, sempreche' siano gia' stati effettuati i prescritti nuovi accertamenti sanitari. Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.

Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 2 febbraio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art11 · fonte del testo

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