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I cittadini italiani i quali hanno esercitato in Egitto la professione di avvocato e sono rimpatriati a causa di contingenze politiche straordinarie possono essere iscritti:
- a)nell'albo dei procuratori se dimostrano di avere esercitato la professione per almeno due anni presso un Regio tribunale consolare o di essere stati ammessi al patrocinio innanzi ai tribunali misti;
- b)nell'albo degli avvocati se dimostrano di avere esercitato la professione per almeno tre anni presso i tribunali misti ovvero di essere stati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di appello mista;
- c)nell'albo speciale degli ammessi al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori se dimostrano di avere esercitato per almeno otto anni la professione innanzi alla Corte di appello mista. Per l'iscrizione e' necessario inoltre possedere i requisiti morali e politici richiesti dalla legge italiana.
Testo in vigore dal 5 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
