Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1991 al 6 giugno 2012. 209 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 sono sospesi, per il periodo indicato dal comma 2 dello stesso articolo, i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, nonche' i termini prefissati per l'adempimento di obbligazioni contrattuali e delle rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere, purche' stipulati prima del 2 agosto 1990. In favore degli stessi soggetti e' altresi' disposta la sospensione per il periodo 2 agosto 1990-31 marzo 1991, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. Per il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono porsi a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno in appendice al bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, beneficiari della sospesione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subi'to protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-10-19;337~art2 · fonte del testo
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