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[1]Sono esenti da tassa di bollo i documenti necessari ai fini della presente legge per la iscrizione negli albi o registri delle professioni o arti, a condizione che in essi sia espressamente indicato lo scopo esclusivo per il quale sono rilasciati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Bottai - Ciano - Grandi - Di Revel - Tassinari - Serena - Host Venturi - Ricci - Pavolini
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 12 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
