Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni di avvocato, di procuratore e di notaio.
Testo in vigore dal 12 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
