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[1]Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti in base alla presente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione in modo esclusivo e retribuito per almeno diciotto mesi consecutivi, computandosi a loro beneficio le frazioni di mese.

[2]Coloro che non abbiano raggiunto tale periodo di esercizio professionale potranno essere iscritti nell'elenco dei praticanti fino al conseguimento dei diciotto mesi prescritti, computandosi l'attivita' effettivamente svolta nella loro residenza all'estero.

Testo in vigore dal 12 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;1066~art3 · fonte del testo

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