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[1]E' istituita in Roma a carico dell'Erario, presso il Ministero dell'educazione nazionale, una Commissione alla quale e' deferito il giudizio sulle domande dei cittadini italiani rimpatriati, che:
- a)abbiano regolarmente esercitato di fatto, nel Paese estero di provenienza, un'attivita' professionale da almeno diciotto mesi alla data del loro rimpatrio, per il cui esercizio nel Paese estero non siano richiesti particolari titoli professionali o di studio;
- b)oppure abbiano esercitato o abbiano titoli per esercitare nel Paese estero di provenienza una professione che non trovi perfetta corrispondenza con le diverse specie di attivita' professionale, riconosciute dall'ordinamento italiano.
[2]La Commissione giudica con provvedimento definitivo se le domande di cui alle lettere a) e b) possano essere accolte, e nei casi di cui alla lettera b), determina inoltre in quale albo professionale, registro o simili, l'interessato possa essere iscritto.
[3]Le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione saranno stabilite con successivo Regio decreto.
Testo in vigore dal 12 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
