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[1]I cittadini italiani, residenti all'estero alla data del gennaio 1939-XVII, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze politiche straordinarie dalla data suddetta o che rimpatrieranno per le stesse cause o che saranno richiamati nel Regno attraverso la Commissione rimpatri posteriormente all'emanazione della presente legge, i quali nel Paese estero di provenienza esercitavano legalmente una professione o erano in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti per esercitarla, sono senz'altro iscritti negli albi, registri e simili delle corrispondenti professioni nel Regno, comprese le professioni e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
[2]Le domande degl'interessati devono essere trasmesse ai competenti Sindacati o alle altre autorita' ed enti cui e' affidata la tenuta dei detti albi, registri e simili, per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale deve munirle delle necessarie attestazioni circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 12 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
