Art. 2 — Definizione

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Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entita' atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Testo in vigore dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2011-05-13;77~art2 · fonte del testo

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