Art. 8 — Carta d'identità OSCE

La OSCE puo' rilasciare una carta d'identita' OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, e' rilasciato secondo il modello riportato nell'annesso A alla presente legge e conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.

Testo vigente dal 24 agosto 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;301~art8 · fonte del testo

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