Art. 7 — Membri delle missioni della OSCE

I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonche' i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale;
  • b)immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
  • c)inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;
  • d)diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunita' e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;
  • e)esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
  • f)agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
  • g)immunita' e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;
  • h)diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunita' previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c), e) ed f). Il presidente in carica puo' richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunita' previsti nel comma 1, lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficolta'.

Testo vigente dal 24 agosto 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;301~art7 · fonte del testo

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