Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, sia tenuto a prestare la propria opera presso altro opificio, stabilimento o deposito dell'Amministrazione stessa e sia stato autorizzato a mantenere la precedente residenza, e' esteso il concorso nelle spese di trasporto di cui all'articolo 92 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 294, con le modalita' di cui al comma seguente. Per il personale di cui al precedente comma la misura del concorso nelle spese di trasporto e' determinata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dei monopoli e le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla qualifica rivestita da ciascun impiegato ed operaio, in relazione alla distanza intercorrente fra la localita' di residenza e la nuova sede di servizio e tenuto conto della natura del percorso nonche' dell'esistenza o meno di servizi di linea. Nella prima attuazione della presente legge sara' stabilito in misura forfettaria, con le modalita' indicate al precedente comma, un concorso nelle spese di trasporto per il personale che in conseguenza dell'avvenuta soppressione di opifici, stabilimenti o depositi sia stato destinato a prestare la propria opera presso altri organi dell'azienda mantenendo la precedente residenza.

Testo vigente dal 30 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-11-10;869~art4 · fonte del testo

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