Art. unico

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La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e' dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della provincia effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 1 gennaio 1994

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;711~artunico · fonte del testo

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