Art. 1
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L'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e' sostituito dal seguente: "La Commissione di cui all'articolo precedente e' composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari".
Testo in vigore dal 4 ottobre 1949 al 17 marzo 1975
