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[1]La Commissione esaminatrice e' composta, oltre che dei due delegati ministeriali, dei professori sia di ruolo, sia supplenti e incaricati, che abbiano preso parte allo scrutinio finale per l'ammissione agli esami di maturita' o di abilitazione.

[2]Il presidente, sentito il preside, o, in assenza di questo, il vice preside dell'istituto, provvede alla sostituzione dei professori che per causa di forza maggiore non possono partecipare ai lavori della Commissione e nomina gli eventuali membri aggregati, scegliendoli, possibilmente, tra i professori dello stesso istituto o, in mancanza, di altre scuole Regie o pareggiate della Stessa sede.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art19 · fonte del testo

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