Art. 8
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[1]Nella prima applicazione della presente legge gli enti soggetti agli obblighi di cui al titolo I possono essere autorizzati dal Ministro per l'educazione nazionale, salvi i provvedimenti della competente autorita' di vigilanza e di tutela, a conservare in servizio per la direzione della biblioteca, nella posizione giuridica ora rivestita e col trattamento economico organicamente in godimento, chi nel disimpegno effettivo di detto incarico per almeno un biennio abbia dato prova di idoneita' a giudizio del soprintendente bibliografico.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - BODRERO - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
