Art. 7
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Quando in una biblioteca pubblica materiale librario corra pericolo di dispersione o deperimento, ovvero non riesca utile agli studiosi per la sua natura o per le condizioni della biblioteca, il Ministro per l'educazione nazionale, previo parere del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' ordinare, sentito il Ministro per l'interno, che il materiale stesso sia trasferito nella biblioteca del Comune capoluogo di Provincia o in altra biblioteca pubblica, preferibilmente nella stessa Provincia.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
