Art. 6
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Sono ammessi cambi o cessioni di libri, in ispecie duplicati, tra biblioteche pubbliche, sempreche' non ostino ragioni giuridiche, storiche o di altra natura. Tali cambi o cessioni, a seconda che abbiano per oggetto materiale di biblioteche dello Stato o di altri enti, sono disposti o autorizzati dal Ministro per l'educazione nazionale. Se materiale di biblioteche statali e' dato in cambio o Ceduto a biblioteche di altri enti, si provvede di concerto col Ministro per le finanze, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In ogni caso si sente il parere del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
