Art. 5
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[1]A ciascuna delle biblioteche di cui al presente titolo deve essere preposto un direttore, fornito di laurea, che abbia vinto apposito concorso bandito dall'Ente cui la biblioteca appartiene e giudicato da una commissione di cui faccia parte il soprintendente bibliografico o persona da lui designata.
[2]Il trattamento economico del direttore sara' corrispondente a quello del personale insegnante di ruolo A degli istituti di istruzione superiore classica e tecnica.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
