Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le biblioteche di cui al presente titolo devono avere un proprio regolamento contenente le norme relative al personale e quelle riguardanti la conservazione, la sistemazione, l'incremento e l'uso del materiale librario.
[2]Il regolamento e' deliberato dall'Amministrazione dell'ente cui la biblioteca appartiene ed approvato dall'autorita' tutoria, previo parere favorevole della Soprintendenza bibliografica.
[3]Copia del regolamento e' trasmessa, dopo l'approvazione, dalla Soprintendenza predetta al Ministero dell'educazione nazionale, che puo' annullarlo in tutto o in parte di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, udito il Consiglio di Stato, in quanto non sia conforme alla presente legge o ad altre norme.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
