Art. 3
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[1]Le biblioteche di cui al presente titolo hanno diritto all'assegnazione dell'esemplare di ogni stampato e pubblicazione, che, ai termini dell'art. 10, comma 4°, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374, e' destinato alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia di altra citta' della provincia stessa designata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
[2]Le biblioteche medesime sono ammesse di diritto al prestito dei libri delle biblioteche pubbliche governative.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
