Art. 2
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[1]Con il decreto di cui all'articolo precedente viene provveduto a quanto concerne le maggiori spese eventualmente necessarie per il regolare funzionamento della biblioteca a termini dell'art. 1. L'onere relativo puo' mettersi a carico del Comune o della Provincia o dell'uno o dell'altro ente in parti determinate, a prescindere anche dalla appartenenza della biblioteca, avuto riguardo ai mezzi gia' forniti da detti enti o da altri ed alla situazione finanziaria del Comune e della Provincia.
[2]Ove particolari circostanze lo consiglino, puo' autorizzarsi l'attuazione graduale del nuovo assetto della biblioteca, con modalita' da determinarsi nel decreto di cui all'articolo primo, od anche il differimento dell'attuazione, per un periodo non eccedente in alcun caso il quadriennio successivo alla pubblicazione della legge.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
