Art. 1
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[1]In ogni Comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di adeguata dotazione che le consenta l'acquisto di materiale librario moderno.
[2]Al servizio medesimo deve destinarsi la biblioteca pubblica gia' esistente, che risulti al riguardo meglio idonea.
[3]La destinazione e' disposta con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.
Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
