Art. 8
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[1]Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle Amministrazioni statali il versamento a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato sia delle ritenute ordinarie e straordinarie di Fondo pensioni effettuate agli agenti ex ferroviari da essi dipendenti, sia del contributo amministrativo. Le ritenute di cui sopra debbono invece essere dalle Amministrazioni versate in conto entrate Tesoro.
[2]Continua ad effettuarsi alle Ferrovie dello Stato il solo versamento delle ritenute per l'Opera di previdenza di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.
[3]Le somme versate dalle altre Amministrazioni al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie o straordinarie effettuate agli ex agenti e per contributi amministrativi sono accreditate insieme coi relativi interessi alle Amministrazioni medesime.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
