Art. 4
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Lo somme introitate o da introitare dalle Ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie e straordinarie e quelle versate dagli agenti per riconoscimenti di servizi di cui all'art. 6 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, sono definitivamente acquisite al Fondo pensioni dello ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
