Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Tesoro dello Stato sara' provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base alle norme degli articoli precedenti a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti gia' effettuati fino alla stessa data a titolo di anticipo dal Tesoro al Fondo pensioni ferroviario.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
