Art. 2
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[1]Il coefficiente di ripartizione stabilito con i criteri di cui al precedente articolo per i pagamenti di pensioni effettuati fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI e' del 61 per cento a carico del Tesoro e 39 per cento a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Tali percentuali sono valevoli fino al 30 giugno 1943-XXI.
[2]Le percentuali suddette possono, a partire dal 1° luglio 1943-XXI, essere variate ogni quinquennio con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze in relazione al mutato coefficiente di ripartizione che risulti in seguito alla variata situazione delle pensioni nello stesso quinquennio secondo i criteri indicati nel secondo comma del precedente art. 1.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
