Art. 10
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L'Amministrazione statale, all'atto dell'esonero dal servizio del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'iscrizione al Fondo pensioni ferroviario, trasmette alla Corte dei conti - per la registrazione - il solo decreto di cessazione dal servizio dell'agente, salvo alla Amministrazione ferroviaria di provvedere, secondo le norme vigenti per gli agenti iscritti al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla concessione dell'acconto e alla liquidazione della pensione definitiva.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
