Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le pensioni sia dirette che di riversibilita' e i sussidi per una sola volta che prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati liquidati e pagati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, al personale proveniente dalle ex gestioni austriache in base al R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, nonche' le pensioni che dovranno liquidarsi al personale della medesima provenienza in base alle norme suddette, restano definitivamente a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.
[2]Il Tesoro contribuisce al servizio di tali pensioni e sussidi mediante il versamento al suddetto Fondo pensioni di una somma annua da stabilirsi in base ad un coefficiente medio di ripartizione determinato in proporzione agli anni di servizio prestati prima e dopo il 16 ottobre 1923-I se trattasi di pensionati della ex Sudbahn, e prima e dopo il 3 novembre 1918 se trattasi di pensionati ex Staatsbahn o provenienti dalle ferrovie ungheresi e riducendo ad un quarto il periodo di servizio anteriore al 1° marzo 1920.
[3]Resta con cio' abrogato quanto disposto al secondo comma degli articoli 16 e 17 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
