Art. 4
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[1]L'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, e' sostituito dal seguente:
[2]«Le leggi devono portare, nelle fitte, oltre la data, la firma del Re Imperatore e la controfirma del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Esse debbono, inoltre, essere controfirmate dai Ministri proponenti.
[3]«I decreti devono portare, nella fine, oltre la data e la firma del Re Imperatore, la controfirma dei Ministri proponenti e qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri, devono essere controfirmati anche dal Duce del Fascismo, Capo del Governo».
Testo in vigore dal 8 maggio 1939 al 16 dicembre 2009
