Art. 2
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Se la legge e' approvata dal Senato del Regno e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative; la formula di promulgazione indicata nel precedente art. 1, in luogo delle parole: «Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato», contiene le altre: «Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato».
Testo in vigore dal 8 maggio 1939 al 16 dicembre 2009
