Art. 1
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[1]L'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, modificato dal R. decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, convertito nella legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2274, e' sostituito dal seguente:
[2]«La promulgazione delle leggi e' espressa con la formula:
[3](Il nome del Re)
[4]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[5]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[6]IMPERATORE D'ETIOPIA
[7]«Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
[8]« Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[9](Testo della legge)
[10]«Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».
Testo in vigore dal 8 maggio 1939 al 16 dicembre 2009
