Art. 8
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[1]La tassa di registro o di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di proprieta' al comune di Livorno, degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano di risanamento, e' stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Razza - Solmi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
