Art. 4
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[1]Per l'esecuzione del piano di risanamento, per la quale e' assegnato il termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, si applicheranno le norme seguenti:
[2]Nessuno avra' diritto a indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento.
[3]L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato a un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni della localita' delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione e di stabilita' e delle altre condizioni dell'edificio stesso.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
