Art. 3
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Il Ministro per le finanze e' autorizzato, a provvedere con propri decreti alla iscrizione della somma per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli precedenti per l'ammontare complessivo di L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, dei quali L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1935-36, e L. 10.000.000 nell'esercizio 1936-37.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
