Art. 1
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[1]Nella spesa occorrente per le opere di risanamento della citta' di Livorno nelle zone Quattro Mori, S. Giovanni, San Francesco e Santa Giulia, lo Stato concorrera' per due terzi della spesa ed in ogni caso per una somma non superiore a L. 15.000.000.
[2]Per il restante della spesa di L. 7.500.000 lo Stato concorrera' nel pagamento del 2 per cento sugli interessi dei mutui che il comune di Livorno dovesse contrarre per l'esecuzione delle opere stesse.
[3]Il piano generale sara' approvato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanita'; i successivi piani particolareggiati di esecuzione, con decreti del Ministro pei lavori pubblici, previa la pubblicazione a termini della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[4]L'erogazione del contributo avverra' con le norme in vigore giusta il decreto Ministeriale 30 giugno 1925.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
