Art. 3
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[1]Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente articolo e delle norme relative, il colpevole e' punito con l'ammenda da un minimo di L. 5000 ad un massimo corrispondente al doppio dell'importa delle spese occorrenti per i lavori e gli impianti da eseguire ai sensi dell'art. 2. La pena suddetta si applica indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale, qualora il fatto sia punibile a termini dello stesso Codice.
[2]I privati e le societa', che abbiano ottenuto la concessione della costruzione delle gallerie, possono inoltre essere dichiarati decaduti dalla concessione stessa con provvedimento dell'autorita' che l'ha accordata.
[3]La denuncia all'autorita' giudiziaria e' fatta dall'organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea del territorio nazionale. Il detto organo, nel trasmettere la denuncia, comunica anche l'importo presuntivo delle spese indicate nel comma primo.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1932 - Anno XI
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Gazzera - De Francisci - Jung - Sirianni - Di Crollalanza - Ciano.
[8]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009
