Art. 2
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Per renderle sicure agli effetti di bombe scoppianti lanciate da aeroplani su di esse, le gallerie di nuova costruzione devono essere eseguite, secondo norme che verranno emanate in conformita' della legge 31 gennaio 1926, n. 100, in modo che abbiano:
- a)una massa soprastante di terreno naturale di potenza variabile a seconda della natura e consistenza del terreno stesso;
- b)accessi frequenti;
- c)chiusura interna ed esterna, con camera d'aria tra esse compresa;
- d)pavimentazione a livello del piano del ferro;
- e)ventilazione artificiale;
- f)illuminazione autonoma;
- g)impianti accessori.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009
