Art. 1
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Le gallerie da costruire entro centri urbani importanti, o in loro prossimita', che debbono poter servire anche come ricoveri permanenti in caso di incursioni aeree, sono:
- a)gallerie stradali e tranviarie;
- b)gallerie per metropolitane;
- c)gallerie ferroviarie, limitatamente a quelle adibite ad uso urbano e nelle quali il transito dei treni puo' essere interrotto senza pregiudizio del servizio ferroviario in generale;
- d)gallerie per funicolari;
- e)gallerie per usi diversi.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009
