Art. 6
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[1]Le norme per il funzionamento della Cassa di previdenza saranno stabilite con apposito Regolamento, da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione tecnica permanente per gli Istituti di previdenza amministrati presso la Cassa Depositi e Prestiti.
[2]A favore della Cassa, ma con riserva dei diritti dello Stato pei debiti dei tecnici catastali straordinari, saranno devolute le somme che costituiscono le ritenute del 6 per cento operate sulle retribuzioni degli impiegati a garanzia dei lavori da essi eseguiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 235 del Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118, e dell'articolo 137 del Regolamento 26 gennaio 1902, n. 76. La contabilita' relativa sara' tenuta dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).
[3]Il contributo dello Stato a favore della Cassa e' stabilito, nella misura del 4 per % della retribuzione mensile liquidata a ciascuno degli impiegati straordinari inscritti alla Cassa medesima. L'ammontare di tale contributo sara' prelevato dai fondi stanziati in bilancio per le spese relative alla formazione e conservazione del catasto.
[4]Col Regolamento che stabilisce le norme pel funzionamento della Cassa di previdenza, verranno determinati i casi di decadenza del personale che vi e' inscritto, dalla compartecipazione al contributo dello Stato e ad ogni altro provento eventuale e dipendente della mutualita'.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Carcano.
[9]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
